Contributi

Ai sensi degli artt. 30, 35, 36 e 37 del D.Lgs 42/2004.

 

Il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” stabilisce che i soggetti pubblici e privati hanno l’obbligo di garantire la conservazione dei beni culturali di loro appartenenza e che gli oneri finanziari per gli interventi conservativi sono posti a loro carico (art. 30).

La normativa di tutela prevede la facoltà, da parte dell’Amministrazione, di contribuire alle spese sostenute dal proprietario per il restauro dei beni di interesse architettonico. I contributi erogati per lavori finalizzati alla conservazione dei beni sono definiti dagli artt. 35, 36 e 37 del D.Lgs 42/2004.

 

Il procedimento per la richiesta di ammissione al contributo è strettamente legato all’autorizzazione ai lavori rilasciata dalla Soprintendenza: la domanda di ammissibilità ai contributi, infatti, deve essere presentata dagli interessati congiuntamente alla richiesta di autorizzazione dei lavori medesimi. Con riferimento ai beni tutelati ope legis, le richieste di contributo potranno essere istruite, ma saranno perfezionate solo se il procedimento amministrativo della verifica dell’interesse culturale di cui all’art. 12 del D.Lgs 42/2004 – da richiedere quanto prima – si sarà formalmente concluso con una dichiarazione di sussistenza dell’interesse culturale.
L’effettiva erogazione del contributo statale è disposta dagli organi del Ministero in base all’ammontare delle risorse disponibili, determinate annualmente con decreto ministeriale, adottato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze. In caso di insufficienza delle risorse nell’anno per il quale è stata presentata la domanda, istruita e ritenuta ammissibile, la stessa potrà essere soddisfatta nell’esercizio successivo.
In merito alla disponibilità annuale delle risorse finanziarie è intervenuto il Decreto Interministeriale n. 471 del 24 ottobre 2018 nel quale si riporta, tra le altre cose, che la domanda di contributo debba essere presentata ai competenti uffici regionali del Ministero della Cultura fra il 1° gennaio e il 31 maggio di ogni anno, esclusivamente per via telematica, utilizzando la modulistica a tal fine predisposta. A completamento della raccolta, da parte di ogni Segretariato Regionale, delle domande pervenute dalle Soprintendenze e dopo la comunicazione delle stesse alla Direzione Generale Bilancio, entro il 30 settembre di ogni anno, del rispettivo fabbisogno, la medesima Direzione Generale elabora il programma annuale della concessione dei contributi, approvato con Decreto Direttoriale entro il 31 dicembre di ogni anno.

I contributi si dividono in:

– Contributi in conto capitale (a fondo perduto): a lavori ultimati e collaudati, sulla spesa effettivamente sostenuta viene rimborsata una percentuale fino al 50%; tuttavia, se i lavori sono di particolare rilevanza e riguardano beni in uso o godimento pubblico, il Ministero può concorrere alla spesa fino al suo intero ammontare; sono erogabili anche per stati di avanzamento lavori regolarmente certificati.
– Contributi in conto interesse (a preventivo): è concesso sui mutui accordati da istituti di credito per la realizzazione degli interventi di restauro approvati dalla Soprintendenza, nella misura corrispondente agli interessi che scaturiscono dal piano di ammortamento, ma in misura non superiore a 6 punti percentuali del tasso applicato e non inferiore al 50% dell’ammontare degli interessi risultanti dal piano di ammortamento del prestito.
Le due contribuzioni sono cumulabili; tuttavia, per la determinazione dell’ammontare complessivo si tiene conto dell’eventuale erogazione di altri contributi pubblici e privati.

Il contributo statale è compatibile con le agevolazioni fiscali in materia di beni culturali.

I beni culturali restaurati o sottoposti ad altri interventi conservativi con il concorso totale o parziale dello Stato nelle spese, o per i quali siano stati concessi contributi in conto interesse, sono resi accessibili al pubblico secondo modalità fissate, caso per caso, da apposite convenzioni da stipularsi fra la Soprintendenza e i singoli proprietari all’atto dell’assunzione dell’onere della spesa o della concessione del contributo. Gli accordi e le convenzioni stabiliscono i limiti temporali dell’obbligo di apertura al pubblico. Le convenzioni devono essere trascritte presso l’Agenzia delle Entrate – Ufficio dei Registri Immobiliari, a cura del beneficiario del contributo.

L’elenco dei beni immobili attualmente visitabili in Veneto, raggruppati per comune, è consultabile al link https://www.veneto.beniculturali.it/province

Modalità di presentazione della richiesta di ammissione ai contributi

Il soggetto interessato è tenuto a presentare richiesta di ammissibilità al contributo in marca da bollo (allegato 1 in calce: modello della domanda), integrando la documentazione necessaria per l’autorizzazione a eseguire i lavori con un computo metrico estimativo, elaborato sulla base di prezzari regionali o prezzari riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate, con voci esaustivamente dettagliate, redatto da un tecnico abilitato agli interventi sul patrimonio culturale.
Il computo metrico deve essere redatto da un professionista in possesso della necessaria abilitazione professionale (allegato 2 in calce: elenco esaustivo della documentazione necessaria).

Nel caso in cui si tratti di beni culturali ecclesiastici appartenenti a enti e istituzioni della Chiesa cattolica, la richiesta di autorizzazione potrà essere inoltrata dal soggetto interessato all’Ufficio Diocesano che, successivamente alle deliberazioni di competenza, provvederà a trasmetterla alla Soprintendenza.
Il preventivo deve riportare le singole lavorazioni, espresse a misura, dettagliatamente descritte e chiaramente individuabili nella documentazione progettuale.
Le valutazioni a corpo sono ammesse solo in caso di comprovata impossibilità a descrivere le lavorazioni a misura.

La Soprintendenza, una volta esaminato il preventivo di spesa, esprime il proprio parere sull’ammissibilità dell’intervento ai contributi statali con apposito atto, indicando e quantificando l’importo dei lavori ammissibili e non ammissibili, accompagnato da un’adeguata motivazione. La determinazione di tale importo costituisce indicazione propedeutica all’eventuale erogazione del contributo e non un impegno vincolante per l’accoglimento della richiesta.

Tale atto viene trasmesso al richiedente e, per conoscenza, al Segretariato regionale competente.
A lavori ultimati, o pervenuti a stati di avanzamento, il soggetto interessato potrà chiedere l’erogazione del contributo, documentando la spesa sostenuta mediante presentazione di un consuntivo giurato accompagnato dalla dichiarazione indicante i soggetti imprenditoriali che hanno eseguito i lavori, dalle fatture quietanziate e dalla dichiarazione di non avere o avere già ricevuto altri contributi per i medesimi lavori (cfr. allegato 2). Al fine di valutare la corretta esecuzione dei lavori eseguiti e delle forniture effettuate, la Soprintendenza effettuerà in situ il collaudo tecnico amministrativo; successivamente, trasmetterà la documentazione ricevuta e prodotta al competente Segretariato regionale per le determinazioni conclusive.

 

ATTENZIONE

Si sottolinea che, all’interno del bilancio del Ministero della Cultura, gli importi riguardanti i Contributi in Conto Capitale approvati possono essere mantenuti per un periodo non superiore a 3 anni a decorrere dal Decreto di approvazione del finanziamento (gli atti di programmazione possono essere reperiti sul sito del Ministero della Cultura). La richiesta di erogazione del contributo, perciò, dovrà essere trasmessa alla competente Soprintendenza in tempo utile per permettere lo svolgimento dell’attività istruttoria entro tale scadenza.

 

SI VEDA ANCHE

→ Interventi su beni culturali

→ Agevolazioni fiscali

Allegati (3)

Ultimo aggiornamento

6 Novembre 2024, 13:10