Tutela
Che cos'è la tutela e come si esplica l'azione di tutela della Soprintendenza
Che cos’è la tutela?
L’art. 3 del Codice dei beni culturali (d’ora in avanti “Codice”), ispirato ai principi dell’art.9 della Costituzione della Repubblica Italiana, riporta che la tutela consiste in ogni attività diretta a riconoscere, proteggere e conservare i beni che costituiscono il nostro patrimonio culturale con il fine di poter essere fruito pubblicamente dalla collettività.
La tutela si esplica in:
- riconoscimento, si effettua tramite il procedimento di → verifica o dichiarazione dell’interesse culturale di un bene, a seconda della sua natura proprietaria. L’esito di tale procedimento porta all’emanazione di un provvedimento dichiarativo (vincolo);
- prevenzione (controllo degli interventi di natura pubblica e privata, in base alle normative nazionali e degli enti locali);
- protezione, intesa come limitazione delle situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo contesto;
- conservazione, mediante una coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro, volta a preservare l’autenticità dei beni culturali e a garantirne la trasmissione al futuro, facilitandone la lettura senza cancellarne le tracce di passaggio nel tempo.
Che cos’è un bene culturale?
La definizione di “bene culturale” è riportata negli articoli 2 e 10 del Codice dei beni culturali |→ Approfondimento
In cosa consiste il vincolo di tutela di un bene culturale e come posso sapere se un bene è tutelato?
Il dispositivo di tutela (cd “Vincolo”) pone quei beni in un regime di tutela in via definitiva |→ Approfondimento
La Soprintendenza assolve alle sue funzioni di tutelare il patrimonio culturale e il paesaggio del territorio di competenza, anche in coordinamento con i sovraordinati Uffici ministeriali, mediante una serie di iniziative e di procedimenti tecnico-amministrativi, previsti dal Codice, da altre norme nazionali o di enti locali; i principali tra questi procedimenti sono:
- Autorizzazioni relative a lavori e a → interventi di qualunque genere sui beni culturali, ai sensi degli art. 21-22 del Codice, ivi compresi gli interventi di → restauro sugli stessi, gli interventi conservativi volontari o imposti (artt. 30-32 del Codice), l’esecuzione di opere o lavori in prossimità di beni culturali (cd “aree di rispetto” – artt. 45-48 del Codice), l’apposizione di manifesti e cartelli pubblicitari su beni culturali (art. 49 del Codice);
- procedimenti di individuazione delle “aree di rispetto” e di definizione delle prescrizioni volte a garantire il rispetto delle condizioni di luce, prospettiva e decoro dei beni culturali (art. 45-47 del Codice);
- procedimenti di → verifica di interesse culturale e di dichiarazione di interesse culturale, ai sensi degli art. 12-16 del Codice;
- Autorizzazioni relative allo spostamento temporaneo o definitivo di beni culturali (art. 21 del Codice);
- autorizzazioni all’→ alienazione, alla concessione, alla permuta di beni culturali appartenenti al demanio culturale (artt. 53-58 del Codice).
- Autorizzazione alla → riproduzione dei beni culturali (artt. 107-110 del Codice)
Elenco dei procedimenti di competenza della Soprintendenza: scaricare la tabella dedicata.
Per quanto riguarda, nello specifico, l’ambito archeologico:
- attività di archeologia preventiva nell’ambito di lavori pubblici (D. Lgs. 42/2004, art. 28; D. Lgs. 50/2016, art. 25);
- indagini archeologiche in aree tutelate ai sensi delle parti II e III del Codice;
- indagini archeologiche in aree di rischio perimetrate ai sensi delle norme degli enti locali;
- scavi archeologici programmati (scavi di ricerca), ai sensi dell’art. 88 del Codice;
- vigilanza sugli scavi in concessione di ricerca, cioè condotti da soggetti terzi formalmente autorizzati dal Ministero ai sensi dell’art. 89 del Codice;
Il paesaggio
La tutela del patrimonio culturale, costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici (art. 2 Codice dei Beni culturali d.lgs. n. 42/2004), è affidata allo Stato dall’art. 9 della Costituzione italiana, modificato nel 2022:
“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”.
Il Codice dei Beni culturali (d.lgs. n. 42/2004) è il principale riferimento legislativo che attribuisce allo Stato – attraverso il Ministero della Cultura – e alle Regioni la funzione di garanti della tutela del paesaggio, il cui obiettivo, in collaborazione con gli altri soggetti pubblici, non è solo riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime, ma anche consegnare alle generazioni future la cultura di un uso consapevole del territorio, così come promuovere un’attenta pianificazione paesaggistica. “Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché tutti i soggetti che, nell’esercizio di pubbliche funzioni, intervengono sul territorio nazionale, informano la loro attività ai principi di uso consapevole del territorio e di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e di realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati e coerenti, rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità” (art. 131, comma 6, Codice dei Beni culturali, d.lgs n. 42/2004).
Cos’è il Paesaggio?
“Per Paesaggio si intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni”
(art. 131 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio d.lgs n. 42/2004).
Quando parliamo di Paesaggio ci riferiamo a quell’intreccio inscindibile tra cultura, storia e natura che caratterizza in proporzioni diverse ogni luogo.
Con il termine Ambiente, invece, privilegiamo gli aspetti ecologici e naturalistici.
In questo senso Paesaggio e Ambiente non sono sinonimi, ma sono due modi diversi di osservare, conoscere e descrivere un unico oggetto: lo spazio in cui viviamo.
L’art. 136 del codice dei Beni culturali individua gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico da assoggettare a vincolo paesaggistico con apposito provvedimento amministrativo.
La proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico è formulata, su iniziativa ministeriale, regionale o di altri enti pubblici territoriali interessati, con riferimento ai valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici espressi dai caratteri peculiari degli immobili o delle aree considerati ed alla loro valenza identitaria in rapporto al territorio in cui ricadono, e contiene proposte per le prescrizioni d’uso intese ad assicurare la conservazione dei valori espressi (art. 138 e ss Codice dei beni culturali).
In questo articolo sono indicate anche le aree sottoposte a tutela dai piani paesaggistici, che vengono redatti in collaborazione tra Ministero e Regione.
L’art. 142 individua le aree tutelate per legge ed aventi interesse paesaggistico di per sé.
Per realizzare interventi che modifichino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore di immobili ed edifici che ricadono in queste aree è necessaria un’autorizzazione paesaggistica (art. 146 e ss.), rilasciata dalla Regione o da Amministrazione Procedente, esplicitamente delegata dalla Regione stessa. Avviato il Procedimento, la Soprintendenza competente per territorio interviene in modo vincolante, mediante il rilascio di un parere endo-procedimentale.
Per approfondire i procedimenti e conoscere la documentazione da produrre per l’invio dell’istanza di autorizzazione e accertamento di compatibilità paesaggistica, si prega di consultare le relative schede esplicative:
- il procedimento di autorizzazione paesaggistica ordinaria (art. 146)
- il procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata (d.p.r. n. 31/2017)
- il procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica (art. 167)
- la documentazione progettuale di massima da allegare all’istanza di autorizzazione paesaggistica
In sintesi, nel suo lavoro di tutela del paesaggio la Soprintendenza partecipa, di concerto con la Regione, a diversi procedimenti amministrativi:
- partecipazione alla pianificazione paesaggistica (artt. 135 e 143 del Codice);
- partecipazione nei procedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico di iniziativa ministeriale e regionale (art. 138-141 del Codice);
- partecipazione al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche (art. 146 del Codice);
- partecipazione, in qualità di soggetto competente anche in coordinamento con i competenti Uffici ministeriali, nell’ambito dei procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica e di Valutazione di Impatto Ambientale
Si vedano le domande frequenti (Faq) sul tema del paesaggio per trovare eventuali informazioni e approfondimenti:
Ultimo aggiornamento
21 Novembre 2024, 14:47