Come bisogna comportarsi in caso di locazione o concessione di un immobile vincolato (di proprietà privata, Enti ecclesiastici o istituzioni senza fini di lucro)?
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Con l’entrata in vigore dell’art. 4 comma 16 del decreto-legge n. 70/2011, convertito con legge 106/2011, l’adempimento previsto dall’art. 59 del Codice dei beni culturali e del paesaggio riguardante la DETENZIONE di un bene culturale (locazione, concessione) è stato modificato per quanto riguarda gli immobili vincolati.
Se prima c’era la necessità di denunciare la locazione e la concessione di ogni bene culturale, la legge n. 106/2011 modifica, esclusivamente per quanto concerne la detenzione, l’art. 59 del Codice, eliminando l’obbligo di comunicazione alla Soprintendenza dell’avvenuta locazione e concessione di un bene immobile vincolato.
L’obbligo di comunicazione rimane solo per i beni mobili.
Quanto sopra vale solo per gli immobili di proprietà privata, di Enti ecclesiastici o istituzioni senza fini di lucro. La concessione, nel caso di beni di proprietà di Ente territoriale titolare di demanio di pubblico (Stato, Regione, Province, Comuni, etc…) va sempre preventivamente autorizzata ai sensi dell’art. 106 comma 2 bis.
Ultimo aggiornamento
9 Maggio 2023, 11:38