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Cosa devo fare se sono in possesso di materiale di presunto interesse archeologico?

L’attuale normativa (art. 91 del D.lgs. 42-2004, Codice dei Beni Culturali) attribuisce allo Stato la proprietà degli oggetti di interesse culturale rinvenuti nel sottosuolo o sui fondali marini a partire dall’anno 1909 (Legge n. 364 del 1909).

L’attuale normativa (art. 91 del D.lgs. 42/2004, Codice dei Beni Culturali) attribuisce allo Stato la proprietà degli oggetti di interesse culturale rinvenuti nel sottosuolo o sui fondali marini a partire dall’anno 1909 (Legge n. 364 del 1909).
Dopo tale data, pertanto, il possesso di reperti archeologici è ritenuto lecito solo nei seguenti casi:

  1. presenza di documenti o altri titoli che ne attestino il regolare acquisto o lascito ereditario nonché il rinvenimento ante 1909;
  2. rilascio dei suddetti reperti da parte dello Stato quale quota parte del premio di rinvenimento o a titolo di indennizzo per l’occupazione di immobili.

La comunicazione da parte del privato del possesso o della detenzione di materiale archeologico deve pervenire nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, firmata digitalmente oppure sottoscritta con firma autografa e accompagnata da copia del documento di identità, dall’elenco dei materiali con relative immagini e dall’eventuale documentazione che ne attesti il legittimo possesso.
La Soprintendenza provvede a informarne il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale per gli accertamenti di competenza.

La comunicazione con i relativi allegati (come da modulo scaricabile al link a fondo pagina) può essere trasmessa in formato .pdf preferibilmente a mezzo PEC all’indirizzo sabap-ve-met@pec.cultura.gov.it o a mezzo PEO all’indirizzo sabap-ve-met@cultura.gov.it, oppure consegnata a mano in formato cartaceo presso la sede della Soprintendenza di Palazzo Folco (Via Aquileia, 7 – 35139 Padova).

Modulo COMUNICAZIONE INERENTE IL POSSESSO O LA DETENZIONE DI MATERIALE ARCHEOLOGICO

Ultimo aggiornamento

27 Marzo 2025, 09:21